Milano
- Entrano in vigore
le nuove direttive in tema di spese sanitarie. Rivista la
normativa entrata in vigore nel dicembre scorso. Previste
esenzioni per minori di 6 anni, ultrasettantacinquenni,
disoccupati e invalidi. Aumenti per chi ha un reddito annuo
superiore a 36.152 euro
Sanità: scattano gli
aumenti e le esenzioni
(10
marzo 2003) Entra in vigore oggi il decreto regionale che
apporta alcune modifiche alle forme di partecipazione dei
cittadini alle spese sanitarie. Si tratta di alcune
importanti deroghe previste in tema di pagamento di farmaci,
prestazioni di Pronto Soccorso e prestazioni ambulatoriali
di diagnostica specialistica e strumentale. Tra le
principali novità, quelle introdotte per
Farmaci
Pagano un euro a confezione
I pazienti affetti dalle patologie croniche individuate dai
Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 e i
pazienti affetti da malattie rare, individuate dal Decreto
del Ministero della Sanità 279/2001(dovranno pagare 1
euro a confezione.)
Gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3 e gli
invalidi del lavoro con invalidità superiore ai 2/3 (pagano
1 euro a confezione, con un massimo di 3 euro per
ricetta.)
Sono esentati dal pagamento del ticket
Gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
I grandi invalidi per servizio e per lavoro
Gli invalidi civili al 100%
Gli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di
frequenza
I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni,
somministrazione di emoderivati, limitatamente alle
prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste
dalla legge n. 210/1992
le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
I ciechi e i sordomuti
I pazienti sottoposti a terapia del dolore (per questa
categoria è consentita la prescrizione in un'unica ricetta
di un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia
massima di 30 giorni)
I soggetti rientranti nell'accordo tra Regione Lombardia e
Ministero della Giustizia (es.: i detenuti)
Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione
vitalizia
Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e
per le patologie direttamente connesse purché indicato
sulla ricetta
I titolari di pensione sociale
I titolari di pensione al minimo, di età superiore ai 60
anni, e familiari a carico, con reddito complessivo
inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in
presenza del coniuge e di ulteriori 516,45 euro per ogni
figlio a carico
Coloro che non rientrano in queste categorie pagano
un ticket di 2 euro a confezione con un massimo di 4
euro per ricetta.
La quota fissa vale anche per i farmaci generici e per i
farmaci non coperti da brevetto.
Nel caso in cui il cittadino non accetti la sostituzione
proposta dal farmacista o il medico abbia espresso la non
sostituibilità, è dovuta la differenza fra il prezzo di
riferimento e il prezzo del farmaco prescritto dal medico.
Tale quota aggiuntiva non è dovuta solo nel caso in cui sia
accertata la non disponibilità del farmaco al prezzo più
basso a livello regionale.
Le
variazioni per le prestazioni di Pronto Soccorso riguardano
Il ticket per i pazienti le cui visite non rivestono
carattere d'urgenza (valutata dal medico del Pronto
Soccorso), indipendentemente dalla presenza di un eventuale
stato di esenzione, è:
35 euro per la sola visita specialistica
50 euro se vengono effettuate altre prestazioni
diagnostico-terapeutiche
Non sono sottoposte a questa quota:
le prestazioni seguite da ricovero
le prestazioni effettuate a seguito di infortunio sul lavoro
in assicurati INAIL
le prestazioni effettuate su richiesta degli organi di
pubblica sicurezza o polizia giudiziaria
Sono esentati dal ticket:
I bambini di età inferiore a 6 anni
Gli anziani di età superiore a 75 anni
È bene ricordare, però, che a tutti i cittadini è
garantita l'erogazione gratuita delle prestazioni di Pronto
Soccorso riconosciute urgenti dal medico.
Prestazioni
Ambulatoriali
Per le prestazioni di diagnostica strumentale e
specialistica ambulatoriale l'importo massimo per
ricetta è fissato a 46 euro per ricetta. Ogni
ricetta può contenere un massimo di 8 prestazioni della
stessa branca specialistica. Prestazioni di branche
specialistiche diverse devono essere prescritte su ricette
diverse.
Sono attualmente esenti da ticket:
i cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65,
purché appartenenti a nucleo familiare con reddito lordo
complessivo non superiore a 36.151,98 euro (lire 70
milioni), riferito all'anno precedente
i titolari di pensioni sociali e i familiari a carico
i disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità) e i
familiari a carico, i titolari di pensioni al minimo
ultrasessantenni e i familiari a carico: entrambe queste
condizioni sono subordinate all'appartenenza a nucleo
familiare con reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31
euro (lire 16 milioni), 11.362,05 euro (lire 22 milioni) se
con coniuge a carico, incrementato di 516,45 euro (lire 1
milione) per ogni figlio a carico
gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con
assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza
i ciechi e i sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge
482/68
gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie
professionali per le prestazioni correlate
le categorie dalla I alla V degli invalidi di guerra e per
servizio e gli invalidi per lavoro con percentuale superiore
a 2/3 sono totalmente esenti, mentre sono esenti solo per le
prestazioni correlate alla patologia invalidante le
categorie dalla VI all'VIII e gli invalidi per lavoro con
percentuale inferiore a 2/3
le categorie di cittadini esenti per patologia o condizione
sono individuate dai Decreti del Ministero della Sanità
329/1999 e 296/2001 che definiscono le 51 condizioni e
gruppi di malattie croniche e invalidanti che danno diritto
all'esenzione generale o solo per alcune prestazioni
correlate. Il D.M. Sanità 279/2001 definisce le malattie
rare e le relative esenzioni per le prestazioni efficaci ed
appropriate per il trattamento, il monitoraggio e la
prevenzione degli ulteriori aggravamenti
Sono inoltre escluse dal ticket le seguenti prestazioni
finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui all'art.
85 della Legge 388/2000:
Mammografia ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 anni, e
tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame
mammografico lo richieda (l'aggiunta dopo la virgola viene
riportata per disposizione del comma 31, art. 52 della Legge
448/2001-L. Finanziaria per il 2002)
Pap test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni
Colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i
gruppi a rischio
Accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile,
secondo criteri determinati dal Ministero della Sanità
In relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5 del
D.lgs 124/98, sono escluse dal ticket le prestazioni
erogate a fronte di particolari condizioni di interesse
sociale:
prestazioni specialistiche rese nell'ambito di programmi
organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva
(screening)
prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva
obbligatorie per legge o disposte in caso di epidemie
prestazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione
dell'infezione da HIV
prestazioni finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti
da obblighi di legge
prestazioni finalizzate alla tutela della maternità,
definite dal decreto ministeriale 10 settembre 1998
prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di
sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni
connesse alle attività di donazione;(ivi comprese le
prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità
dell'organo residuo)
prestazioni volte alla tutela dei soggetti danneggiati da
complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni
obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati,
limitatamente alle prestazioni di cui alla legge n. 210/1992
i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui
all'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662,
quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, anti
Haemophylus influenzale di tipo B, nonché quelli previsti
da programmi approvati con atti formali delle regioni
nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive
nell'infanzia soggetti che abbiano subito un'invalidità
permanente non inferiore a 1/4 della capacità lavorativa
per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di
atti e fatti di cui alla Legge n. 302/90, così come
modificata dalla Legge n. 407/98.
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