E-mail | Arte | Libri | Cinema | Bambini  | Turismo | Sport | Lavoro | Economia | Shopping



Milano - Entrano in vigore le nuove direttive in tema di spese sanitarie. Rivista la normativa entrata in vigore nel dicembre scorso. Previste esenzioni per minori di 6 anni, ultrasettantacinquenni, disoccupati e invalidi. Aumenti per chi ha un reddito annuo superiore a 36.152 euro
Sanità: scattano gli aumenti e le esenzioni

(10 marzo 2003) Entra in vigore oggi il decreto regionale che apporta alcune modifiche alle forme di partecipazione dei cittadini alle spese sanitarie. Si tratta di alcune importanti deroghe previste in tema di pagamento di farmaci, prestazioni di Pronto Soccorso e prestazioni ambulatoriali di diagnostica specialistica e strumentale. Tra le principali novità, quelle introdotte per 

Farmaci
Pagano un euro a confezione
I pazienti affetti dalle patologie croniche individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 e i pazienti affetti da malattie rare, individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001(dovranno pagare  1 euro a confezione.)
Gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3 e gli invalidi del lavoro con invalidità superiore ai 2/3 (pagano 1 euro a confezione, con un massimo di 3 euro per ricetta.)
Sono esentati dal pagamento del ticket
Gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
I grandi invalidi per servizio e per lavoro
Gli invalidi civili al 100%
Gli invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge n. 210/1992
le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
I ciechi e i sordomuti
I pazienti sottoposti a terapia del dolore (per questa categoria è consentita la prescrizione in un'unica ricetta di un numero di confezioni sufficiente a coprire una terapia massima di 30 giorni)
I soggetti rientranti nell'accordo tra Regione Lombardia e Ministero della Giustizia (es.: i detenuti)
Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia
Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta
I titolari di pensione sociale
I titolari di pensione al minimo, di età superiore ai 60 anni, e familiari a carico, con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge e di ulteriori 516,45 euro per ogni figlio a carico
Coloro che non rientrano in queste categorie pagano un ticket di 2 euro a confezione con un massimo di 4 euro per ricetta. 
La quota fissa vale anche per i farmaci generici e per i farmaci non coperti da brevetto.
Nel caso in cui il cittadino non accetti la sostituzione proposta dal farmacista o il medico abbia espresso la non sostituibilità, è dovuta la differenza fra il prezzo di riferimento e il prezzo del farmaco prescritto dal medico.
Tale quota aggiuntiva non è dovuta solo nel caso in cui sia accertata la non disponibilità del farmaco al prezzo più basso a livello regionale.

Le variazioni per le prestazioni di Pronto Soccorso riguardano
Il ticket per i pazienti le cui visite non rivestono carattere d'urgenza (valutata dal medico del Pronto Soccorso), indipendentemente dalla presenza di un eventuale stato di esenzione, è:
35 euro per la sola visita specialistica
50 euro se vengono effettuate altre prestazioni diagnostico-terapeutiche
Non sono sottoposte a questa quota:
le prestazioni seguite da ricovero
le prestazioni effettuate a seguito di infortunio sul lavoro in assicurati INAIL
le prestazioni effettuate su richiesta degli organi di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria
Sono esentati dal ticket:
I bambini di età inferiore a 6 anni
Gli anziani di età superiore a 75 anni
È bene ricordare, però, che a tutti i cittadini è garantita l'erogazione gratuita delle prestazioni di Pronto Soccorso riconosciute urgenti dal medico.

Prestazioni Ambulatoriali
Per le prestazioni di diagnostica strumentale e specialistica ambulatoriale l'importo massimo per ricetta è fissato a 46 euro per ricetta. Ogni ricetta può contenere un massimo di 8 prestazioni della stessa branca specialistica. Prestazioni di branche specialistiche diverse devono essere prescritte su ricette diverse.
Sono attualmente esenti da ticket:
i cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65, purché appartenenti a nucleo familiare con reddito lordo complessivo non superiore a 36.151,98 euro (lire 70 milioni), riferito all'anno precedente
i titolari di pensioni sociali e i familiari a carico
i disoccupati (compresi i lavoratori in mobilità) e i familiari a carico, i titolari di pensioni al minimo ultrasessantenni e i familiari a carico: entrambe queste condizioni sono subordinate all'appartenenza a nucleo familiare con reddito complessivo lordo inferiore a 8.263,31 euro (lire 16 milioni), 11.362,05 euro (lire 22 milioni) se con coniuge a carico, incrementato di 516,45 euro (lire 1 milione) per ogni figlio a carico
gli invalidi civili con percentuale superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, o con indennità di frequenza
i ciechi e i sordomuti di cui agli artt. 6 e 7 della Legge 482/68
gli infortunati sul lavoro e gli affetti da malattie professionali per le prestazioni correlate
le categorie dalla I alla V degli invalidi di guerra e per servizio e gli invalidi per lavoro con percentuale superiore a 2/3 sono totalmente esenti, mentre sono esenti solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante le categorie dalla VI all'VIII e gli invalidi per lavoro con percentuale inferiore a 2/3
le categorie di cittadini esenti per patologia o condizione sono individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 che definiscono le 51 condizioni e gruppi di malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione generale o solo per alcune prestazioni correlate. Il D.M. Sanità 279/2001 definisce le malattie rare e le relative esenzioni per le prestazioni efficaci ed appropriate per il trattamento, il monitoraggio e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti
Sono inoltre escluse dal ticket le seguenti prestazioni finalizzate alla diagnosi precoce dei tumori di cui all'art. 85 della Legge 388/2000:
Mammografia ogni 2 anni per le donne tra 45 e 69 anni, e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda (l'aggiunta dopo la virgola viene riportata per disposizione del comma 31, art. 52 della Legge 448/2001-L. Finanziaria per il 2002)
Pap test ogni 3 anni per le donne tra 25 e 65 anni
Colonscopia ogni 5 anni oltre i 45 anni di età e per i gruppi a rischio
Accertamenti specifici per neoplasie in età giovanile, secondo criteri determinati dal Ministero della Sanità
In relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 4 e 5 del D.lgs 124/98, sono escluse dal ticket le prestazioni erogate a fronte di particolari condizioni di interesse sociale:
prestazioni specialistiche rese nell'ambito di programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva (screening)
prestazioni finalizzate alla tutela della salute collettiva obbligatorie per legge o disposte in caso di epidemie
prestazioni finalizzate alla prevenzione della diffusione dell'infezione da HIV
prestazioni finalizzate all'avviamento al lavoro derivanti da obblighi di legge
prestazioni finalizzate alla tutela della maternità, definite dal decreto ministeriale 10 settembre 1998
prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, limitatamente alle prestazioni connesse alle attività di donazione;(ivi comprese le prestazioni finalizzate al controllo della funzionalità dell'organo residuo)
prestazioni volte alla tutela dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni di cui alla legge n. 210/1992
i vaccini per le vaccinazioni non obbligatorie di cui all'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n.662, quali antimorbillosa, antirosolia, antiparotite, anti Haemophylus influenzale di tipo B, nonché quelli previsti da programmi approvati con atti formali delle regioni nell'ambito della prevenzione delle malattie infettive nell'infanzia soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente non inferiore a 1/4 della capacità lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti e fatti di cui alla Legge n. 302/90, così come modificata dalla Legge n. 407/98.

alessandra@varesenews.it


TORNA ALLE NEWS


INIZIO PAGINA

 



ARTICOLI PRECEDENTI
ARTICOLI CORRELATI
 
IN RETE
Assessorato regionale alla Sanità

Decreto Regionale



E-mail | Arte | Libri | Cinema | Bambini  | Turismo | Sport | Lavoro | Economia | Shopping