Speciale
Legge Biagi - Si chiama lavoro intermittente, più
conosciuto con la definizione "a chiamata" o
"job on call"
Lavoratori a chiamata:
occhio a non rispondere
(6
aprile 2004) La legge 30 parla di lavoro intermittente,
ma è più conosciuto come lavoro a chiamata. Sottoscrivendo
questo contratto il lavoratore si mette a disposizione di un
datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione
lavorativa in modo discontinuo. Questo contratto riguarda disoccupati con
meno di 25 anni ed espulsi over 45. Solo a
queste due categorie? No, dobbiamo aggiungere anche
tutti gli altri soggetti
che andranno a svolgere prestazioni di tipo discontinuo,
naturalmente nei casi individuati dai contratti collettivi
o in assenza dal Ministero con
apposito decreto ministeriale (una deroga discutibile!).
Il contratto si stipula in forma scritta e deve
contenere i seguenti requisiti: indicazione della durata
e delle ipotesi soggettive
e oggettive, previste dalla Legge e dai contratti collettivi.
Luogo e modalità di disponibilità, eventualmente
garantita dal lavoratore, e del
relativo preavviso di chiamata del lavoratore
che comunque non può essere inferiore ad un giorno lavorativo.Trattamento
economico e normativo spettante al lavoratore
in riferimento alla prestazione
professionale eseguita, e dove prevista
l'indennità di chiamata. Indicazione di forme e
modalità con cui
il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione
della prestazione del lavoro, nonché
delle modalità della rilevazione della
prestazione stessa. Inoltre: Tempi e modalità per il
pagamento della retribuzione
e della eventuale indennità di disponibilità, eventuali
misure di sicurezza necessarie
in relazione al tipo di lavoro che si andrà
a fare.
Il lavoratore intermittente o a chiamata ha diritto, se lavora,
ad essere inquadrato e retribuito
come un lavoratore a tempo indeterminato di pari livello.
Se si trova, invece, in attesa (dando la
sua disponibilità) bisognerà distinguere: nel caso il
datore di lavoro sia un'agenzia l'indennità individuata
è pari a 350 euro; nel caso il datore sia direttamente
l'azienda, allora è il 20 per cento dello stipendio
mensile. Naturalmente la stessa indennità
può essere "percentualizzata" con il divisore
orario. La retribuzione è soggetta a contributi che però non
hanno obbligo di rispetto
dei minimali, e non è utile ai fini di nessun istituto
di legge e di contratto. Se il lavoratore non è in grado
temporaneamente di
rispondere alla chiamata (malattia, infortunio ecc....)
per quel periodo non avrà diritto all'indennità di chiamata.
In questo caso il lavoratore deve informare comunque
tempestivamente il datore di
lavoro e se non lo fa perde il diritto all'indennità
per un periodo di 15 giorni salvo diverso accordo da contratto
individuale (azienda lavoratore). Nel caso il lavoro
intermittente si svolga durante il fine settimana durante le
festività natalizie, pasquali
o durante le ferie estive, l'indennità di chiamata viene
corrisposta solo dopo
effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.
Nel caso che il lavoratore non risponda alla chiamata,
perde il diritto all'indennità e deve pagare anche i
danni da quantificare. Il
lavoratore a chiamata
infine è computato nell'organico aziendale in proporzione
all'orario effettivamente svolto
nei due semestri.
Il mercato del lavoro con
l'introduzione della legge Biagi è un po' come un puzzle,
dove i pezzi si incastrano a seconda dell'argomento. È per
questo che parlare prima di un istituto rispetto ad un altro a
volte ha un senso. È quello che accade con il lavoro
intermittente e lo staff leasing. Queste
"due tessere", grazie ad un gioco di prestigio del
welfare, si combinano perfettamente. Infatti
lo staff leasing preso di per sé non sarebbe molto funzionale
per molte agenzie, in quanto il rischio di impresa rimane
tutto a carico dell'appaltato
(brutto termine, lo so, ma passatemelo).
Qualcuno, a suo tempo, ha giustamente osservato che si poteva
ricorrere al vecchio, ma sempre valido, "outsourcing".
Non tutte le "corazzate" del mercato hanno, però,
abbastanza munizioni per farlo, ma se nello staff leasing
facciamo confluire il lavoro intermittente il rischio di
impresa si abbassa notevolmente.
Il meccanismo è questo: io assumo a tempo
indeterminato, ma se per qualsiasi motivo il committente
interrompe
il contratto, ai mie lavoratori,
per il periodo di non lavoro, non riconosco lo stipendio
bensì "solo" l'indennità di disponibilità
già quantificata in 350
euro. Un esempio pratico: la nota agenzia Pinco pallo*
non ha una divisione outsourcing,
allora va dal noto
gestore di telefonia Cip* e per i call center
gli propone lo
staff leasing. Dopo 2 anni Cip* gli dice che vuole fare a
meno di alcuni
"somministrati" (brutto termine). Cosa fa l'agenzia
per non ritrovarsi questi lavoratori sul groppone? Nessun
problema, propone gli
stessi all'altro noto gestore di telefonia mobile, Cing*,
e fino
a che il contratto non è effettivo (cioè fino a quando non
inizia a produrre i suoi effetti) riconosce loro solo l'indennità.
Ecco l'uovo di Colombo!
*Sono
nomi ed esempi di fantasia
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