Speciale Legge Biagi - Si chiama lavoro intermittente, più conosciuto con la definizione "a chiamata" o "job on call"
Lavoratori a chiamata: occhio a non rispondere

(6 aprile 2004) La legge 30 parla di lavoro intermittente, ma è più conosciuto come lavoro a chiamata. Sottoscrivendo questo contratto il lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo. Questo contratto riguarda disoccupati con meno di 25 anni ed espulsi over 45. Solo a queste due categorie? No, dobbiamo aggiungere anche tutti gli altri soggetti che andranno a svolgere prestazioni di tipo discontinuo, naturalmente nei casi individuati dai contratti collettivi o in assenza dal Ministero con apposito decreto ministeriale (una deroga discutibile!).
Il contratto si stipula in forma scritta e deve contenere i seguenti requisiti: indicazione della durata e delle ipotesi
soggettive e oggettive, previste dalla Legge e dai contratti collettivi. Luogo e modalità di disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che comunque non può essere inferiore ad un giorno lavorativo.Trattamento economico e normativo  spettante al lavoratore in riferimento alla prestazione professionale eseguita, e dove prevista l'indennità di chiamata. Indicazione di forme e modalità  con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione del lavoro, nonché delle modalità della rilevazione della prestazione stessa. Inoltre: Tempi e modalità per il pagamento della retribuzione e della eventuale indennità di disponibilità, eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di lavoro che si andrà a fare. 
Il lavoratore intermittente o a chiamata ha diritto, se lavora, ad essere inquadrato e
retribuito come un lavoratore a tempo indeterminato di pari livello. Se si trova, invece, in attesa  (dando la  sua disponibilità) bisognerà distinguere: nel caso il datore di lavoro sia un'agenzia l'indennità individuata è pari a 350 euro; nel caso il datore sia direttamente l'azienda, allora è il 20 per cento dello stipendio mensile. Naturalmente la stessa indennità può essere "percentualizzata" con il divisore orario. La retribuzione è soggetta a contributi che però non hanno obbligo di rispetto dei minimali, e non è utile ai fini di nessun istituto di legge e di contratto. Se il lavoratore non è in grado temporaneamente di rispondere alla chiamata (malattia, infortunio ecc....) per quel periodo non avrà diritto all'indennità di chiamata. In questo caso il lavoratore deve informare comunque tempestivamente il datore di lavoro e se non lo fa perde il diritto all'indennità per un periodo di 15 giorni salvo diverso accordo da contratto individuale (azienda lavoratore). Nel caso il lavoro intermittente si svolga durante il fine settimana durante le festività natalizie, pasquali o durante le ferie estive, l'indennità di chiamata viene corrisposta solo dopo effettiva chiamata da parte del datore di lavoro.  Nel caso che il lavoratore non risponda alla chiamata, perde il diritto all'indennità e deve pagare anche  i danni da quantificare. Il lavoratore a chiamata infine è computato nell'organico aziendale in proporzione all'orario effettivamente svolto nei due semestri. 

Il mercato del lavoro con l'introduzione della legge Biagi è un po' come un puzzle, dove i pezzi si incastrano a seconda dell'argomento. È per questo che parlare prima di un istituto rispetto ad un altro a volte ha un senso. È quello che accade con il lavoro intermittente e lo staff leasing. Queste "due tessere", grazie ad un gioco di prestigio del welfare, si combinano perfettamente. Infatti lo staff leasing preso di per sé non sarebbe molto funzionale per molte agenzie, in quanto il rischio di impresa rimane tutto a carico dell'appaltato (brutto termine, lo so, ma passatemelo). 
Qualcuno, a suo tempo, ha giustamente osservato che si poteva ricorrere al vecchio, ma sempre valido, "outsourcing". Non tutte le "corazzate" del mercato hanno, però, abbastanza munizioni per farlo, ma se nello staff leasing facciamo confluire il lavoro intermittente il rischio di impresa si abbassa notevolmente. 
Il meccanismo è questo: io assumo a
tempo indeterminato, ma se per qualsiasi motivo il committente interrompe il contratto, ai mie lavoratori, per il periodo di non lavoro, non riconosco lo stipendio bensì "solo" l'indennità di disponibilità già quantificata in 350 euro. Un esempio pratico: la nota agenzia Pinco pallo* non ha una divisione outsourcing, allora va dal noto gestore di telefonia Cip* e per i call center gli propone lo staff leasing. Dopo 2 anni Cip* gli  dice che vuole fare a meno di alcuni "somministrati" (brutto termine). Cosa fa l'agenzia per non ritrovarsi questi lavoratori sul groppone? Nessun problema, propone gli stessi all'altro noto gestore di telefonia mobile, Cing*, e fino a che il contratto non è effettivo (cioè fino a quando non inizia a produrre i suoi effetti) riconosce loro solo l'indennità. Ecco l'uovo di Colombo! 

*Sono nomi ed esempi di fantasia

Roberto Pliscovaz
annunci.lavoro@vareseweb.it


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