Speciale
Legge Biagi - Possibilità di conciliare prima della
visita ispettiva. L'attività sarà per lo più di prevenzione
e informazione, una consulenza data all'azienda in materia
lavorativa e previdenziale
Legge Biagi: il
sistema di vigilanza diventa morbido
(28
maggio 2004) Con la legge Biagi cambia anche il sistema
di vigilanza. Su questo aspetto sembra si sia deciso di
diventare "morbidi", rispetto al passato. Ma vediamo
cosa cambia e come cambia. Innanzitutto viene definita in modo
organico la vigilanza in materia di lavoro, ma non quella in
tema di sicurezza sul lavoro. Viene identificato il campo
delle ispezioni con un principio "rivoluzionario",
perché la nuova filosofia sarà la prevenzione e la
promozione i cui destinatari finali sono chi si occupa
della disciplina del lavoro. Il coordinamento ispettivo è di
fatto demandato alle strutture ministeriali, vengono
costituite delle commissioni per lo studio e la ricerca
di iniziative per il contenimento del lavoro sommerso. Verrà
istituita una nuova direzione generale presso il ministero del
Lavoro, da cui partirà il coordinamento sul territorio
regionale (direzione regionale del lavoro) e
provinciale, in questo caso con l'ausilio dei comandanti della
guardia di finanza e delle agenzie delle entrate.
L'attività sarà per lo più di prevenzione e informazione,
una consulenza data all'azienda in materia lavorativa e
previdenziale, la direzione generale potrà altresì stipulare
convenzioni con aziende, associazioni, enti per lo svolgimento
presso gli stessi di attività di informazione e
aggiornamento.
Il diritto di interpello invece è la possibilità per
associazioni di categoria, ordini professionali, enti pubblici
di inoltrare telematicamente alla direzione generale tramite
gli uffici periferici del Ministero, quesiti in merito all'applicazione
della normativa del Ministero stesso. La conciliazione monocratica
è la possibilità di conciliare prima della visita
ispettiva nel caso in cui dalle richieste di intervento
emergano elementi per una soluzione conciliativa. La DPL
(direzione provinciale del lavoro) puo' tentare la
conciliazione sulla questione denunciata, in caso di accordo
la richiesta viene archiviata. Anche in fase ispettiva,
l'ispettore puo' promuovere tale operazione se le parti sono
d'accordo. La diffida accertativa per crediti
retributivi nasce invece qualora dalla ispezione emergano inosservanze
alla disciplina contrattuale, da cui scaturiscano crediti per
il lavoratore. In questo caso l'ispettore diffida
l'azienda all'adempimento. Entro 30 giorni il datore di lavoro
puo' chiedere la conciliazione, se si trova l'accordo la
diffida viene archiviata, altrimenti la diffida diventa
attuativa, anche se è possibile ricorrere successivamente al
comitato regionale per i rapporti di lavoro che decide entro
il termine di 90 giorni. Vale in questo caso il principio del silenzio-rigetto.
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