Speciale Legge Biagi - Due contratti per far emergere il lavoro sommerso e aiutare le categorie più "deboli" e "disagiate" nel reinserimento del mercato del lavoro
Lavoro occasionale e prestazioni occasionali di tipo accessorio: attenzione alla confusione 

(27 aprile 2004) Lavoro "occasionale" e accessorio, cos'è questo mostro qualcuno si è chiesto? Per comprendere di cosa stiamo parlando, va fatta una premessa essenziale: il lavoro occasionale (art.61) è cosa diversa dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio (art.70). 
Il lavoro occasionale viene definito a doppio vincolo perché il legislatore ha voluto stroncare le cattive intenzioni e i probabili raggiri nella trasformazione dei co.co.co. Infatti questo tipo di prestazione non puo' durare più di 30 giorni nell'arco dell'anno solare con lo stesso committente e non puo' generare un reddito superiore ai 5 mila euro complessivi. Allora a chi è diretta questa "leva"? Per lo più a chi esercita professioni intellettuali, come i consulenti del lavoro, a chi godeva già di un contratto co.co.co con associazioni sportive associate alla federazione nazionale o al CONI, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni (ovunque!!!!), componenti di organi di amministrazione e controllo delle società, collegi e commissioni. Tutto questo tecnicamente rientra nel campo di applicazione soggettiva ed è applicabile a qualsiasi tipologia di attività lavorativa. Allora la domanda sorge spontanea: ma le prestazioni occasionali di tipo accessorio, ex art. 70, in cosa differiscono? Il primo il motivo per cui sono state create è legato al tentativo di far emergere il lavoro sommerso e aiutare le categorie più "deboli" e "disagiate" nel reinserimento del mercato del lavoro. La prima differenza con il lavoro occasionale è che la prestazione anche con più committenti non puo' superare complessivamente i 30 giorni, in un anno solare, e l'importo totale non puo' superare i 3000 euro. Già a prima vista, dunque, le differenze sono sostanziali. Possono accedere a questo contratto i disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti, pensionati, soggetti in comunità di recupero e disabili, lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro. Per quanto riguarda il campo di applicazione oggettivo le categorie sono: piccoli lavori domestici, compresa assistenza bambini, anziani e malati, insegnamento privato supplementare, lavori di giardinaggio e pulizia manutenzione, realizzazioni di manifestazioni sportive, sociali, collaborazione con enti pubblici associazioni di volontariato, lavori di emergenza (calamità naturali e solidarietà).

La vera particolarità è che per accedere a prestazioni accessorie bisogna rivolgersi ai servizi provinciali per l'impiego o a tutti i soggetti pubblici e privati accreditati dalla Regione, che a loro volta daranno ai soggetti interessati una tessera magnetica di riconoscimento della sussistenza dei requisiti soggettivi necessari per l'accesso a questo tipo di rapporto di lavoro. Il pagamento poi verrà effettuato in buoni del valore di 7,5 euro. Il lavoratore poi convertirà i buoni tramite società accreditate e concessionarie di tale operazione, le stesse daranno al lavoratore 5,8 euro dopo aver registrato dati anagrafici e codice fiscale dello stesso. Il buono è comprensivo di contributi previdenziali pari ad 1 euro e infortunistici 0,50 cent. In conclusione si tratta sicuramente di una leva interessante, può essere veramente di aiuto a chi cerca di ricollocarsi e può aiutare a far emergere il lavoro nero, ma deve essere supportata e controllata adeguatamente. È inutile dire che andrebbe pubblicizzata molto proprio per aiutare le categorie più disagiate. Per l'impresa il rischio con questa operazione è pari a zero, in quanto non ci sono contratti a lungo termine da rispettare, infatti il massimo totale per le due tipologie è 30 giorni su anno solare.

Roberto Pliscovaz
annunci.lavoro@vareseweb.it


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