Speciale
Legge Biagi - Due contratti per far
emergere il lavoro sommerso e aiutare le categorie più
"deboli" e "disagiate" nel reinserimento
del mercato del lavoro
Lavoro occasionale e
prestazioni occasionali di tipo accessorio: attenzione alla
confusione
(27
aprile 2004) Lavoro "occasionale" e accessorio,
cos'è questo mostro qualcuno si è chiesto? Per comprendere di cosa
stiamo parlando, va fatta una premessa essenziale: il lavoro
occasionale (art.61) è cosa diversa dalle prestazioni
occasionali di tipo accessorio (art.70).
Il lavoro occasionale viene definito a doppio vincolo perché
il legislatore ha voluto stroncare le cattive intenzioni e i
probabili raggiri nella trasformazione dei co.co.co. Infatti questo
tipo di prestazione non puo' durare più di 30 giorni nell'arco
dell'anno solare con lo stesso committente e non puo' generare un
reddito superiore ai 5 mila euro complessivi. Allora a chi è
diretta questa "leva"? Per lo più a chi esercita
professioni intellettuali, come i consulenti del lavoro, a chi
godeva già di un contratto co.co.co con associazioni sportive
associate alla federazione nazionale o al CONI, i dipendenti delle
pubbliche amministrazioni (ovunque!!!!), componenti di organi di
amministrazione e controllo delle società, collegi e commissioni.
Tutto questo tecnicamente rientra nel campo di applicazione
soggettiva ed è applicabile a qualsiasi tipologia di attività
lavorativa. Allora la domanda sorge spontanea: ma le prestazioni
occasionali di tipo accessorio, ex art. 70, in cosa differiscono? Il
primo il motivo per cui sono state create è legato al tentativo di
far emergere il lavoro sommerso e aiutare le categorie più
"deboli" e "disagiate" nel
reinserimento del mercato del lavoro. La prima differenza con il
lavoro occasionale è che la prestazione anche con più committenti
non puo' superare complessivamente i 30 giorni, in un anno solare, e
l'importo totale non puo' superare i 3000 euro. Già a prima vista,
dunque, le differenze sono sostanziali. Possono accedere a questo
contratto i disoccupati da oltre un anno, casalinghe, studenti,
pensionati, soggetti in comunità di recupero e disabili, lavoratori
extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, nei 6 mesi
successivi alla perdita del lavoro. Per quanto riguarda il campo di
applicazione oggettivo le categorie sono: piccoli lavori
domestici, compresa assistenza bambini, anziani e malati, insegnamento
privato supplementare, lavori di giardinaggio e pulizia
manutenzione, realizzazioni di manifestazioni sportive, sociali, collaborazione
con enti pubblici associazioni di volontariato, lavori di emergenza
(calamità naturali e solidarietà).
La vera particolarità
è che per accedere a prestazioni accessorie bisogna rivolgersi ai
servizi provinciali per l'impiego o a tutti i soggetti pubblici
e privati accreditati dalla Regione, che a loro volta daranno ai
soggetti interessati una tessera magnetica di riconoscimento della
sussistenza dei requisiti soggettivi necessari per l'accesso a
questo tipo di rapporto di lavoro. Il pagamento poi verrà effettuato
in buoni del valore di 7,5 euro. Il lavoratore poi
convertirà i buoni tramite società accreditate e concessionarie di
tale operazione, le stesse daranno al lavoratore 5,8 euro dopo aver
registrato dati anagrafici e codice fiscale dello stesso. Il buono
è comprensivo di contributi previdenziali pari ad 1 euro e
infortunistici 0,50 cent. In conclusione si tratta sicuramente
di una leva interessante, può essere veramente di aiuto a chi cerca
di ricollocarsi e può aiutare a far emergere il lavoro nero, ma
deve essere supportata e controllata adeguatamente. È inutile dire
che andrebbe pubblicizzata molto proprio per aiutare le categorie più
disagiate. Per l'impresa il rischio con questa operazione è pari a
zero, in quanto non ci sono contratti a lungo termine da rispettare,
infatti
il massimo totale per le due tipologie è 30 giorni su anno solare.
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