Speciale
Legge Biagi - Individuati
solo gli elementi soggettivi di applicazione del contratto
Lavoro a chiamata, la
situazione si ingarbuglia
(26
aprile 2004) Ritorniamo sul contratto di lavoro
a chiamata o intermittente, di cui ci siamo occupati
nell'ultima puntata, perché è la dimostrazione della
confusione in cui ci troviamo. Un contratto per essere
efficace, oltre a quelli base stabiliti dal codice civile,
puo' aver bisogno di altri elementi, che possono essere di due tipi:
soggettivi e oggettivi. Nel lavoro a chiamata
sono state "individuate" solo le ipotesi soggettive,
ovvero i disoccupati sotto i 25 anni e sopra i
45. Per le ipotesi oggettive, invece, doveva essere la contrattazione collettiva
o, in alternativa e in via provvisoria, il ministro del
Welfare a trovarle. Cosa che non è avvenuta.
Comunque, aspettando che vengano individuate, il contratto lo si
può stipulare ugualmente e di volta
in volta sarà il giudice a valutare nella singola fattispecie
la validità dello stesso. Non c'è un regime sanzionatorio,
in quanto le sanzioni nel dl 276/03 non vengono minimamente
prese in considerazione.
E allora che cosa succede in un caso di questo genere, si chiederà
il lavoratore? Se
il contratto risulta essere al di fuori delle ipotesi legittimanti
(soggettive e oggettive) il contratto per logica
dovrebbe essere convertito in subordinato, se invece il
problema sta nell'omissione della forma scritta contrattuale
il rapporto si potrebbe trasformare in subordinato,
parasubordinato e, meraviglia delle meraviglie, in autonomo.
Quindi rimane aperta qualsiasi ipotesi di conversione.
Inoltre il lavoro a chiamata ora può avere un'indennità di
chiamata secondo principi e rendicontazione
di cui gia abbiamo
parlato, ma può anche non considerarla.
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