Speciale Legge Biagi - Individuati solo gli elementi soggettivi di applicazione del contratto
Lavoro a chiamata, la situazione si ingarbuglia

(26 aprile 2004) Ritorniamo sul contratto di lavoro a chiamata o intermittente, di cui ci siamo occupati nell'ultima puntata, perché è la dimostrazione della confusione in cui ci troviamo. Un contratto per essere efficace, oltre a quelli base stabiliti dal codice civile, puo' aver bisogno di altri elementi, che possono essere di due tipi: soggettivi e  oggettivi. Nel lavoro a chiamata sono state "individuate" solo le ipotesi soggettive, ovvero i disoccupati sotto i 25 anni e sopra i 45. Per le ipotesi oggettive, invece, doveva essere la contrattazione collettiva o, in alternativa e in via provvisoria, il ministro del Welfare a trovarle. Cosa che non è avvenuta. 

Comunque, aspettando che vengano individuate, il contratto lo si può stipulare ugualmente e di volta in volta sarà il giudice a valutare nella singola fattispecie la validità dello stesso. Non c'è un regime sanzionatorio, in quanto le sanzioni nel dl 276/03 non vengono minimamente prese in considerazione. 
E allora che cosa succede in un caso di questo genere, si chiederà il lavoratore? Se il contratto risulta essere al di fuori delle ipotesi legittimanti (soggettive e oggettive) il contratto per logica dovrebbe essere convertito in subordinato, se invece il problema sta nell'omissione della forma scritta contrattuale il rapporto si potrebbe trasformare in subordinato, parasubordinato e, meraviglia delle meraviglie, in autonomo. Quindi rimane aperta qualsiasi ipotesi di conversione.
Inoltre il lavoro a chiamata ora può avere un'indennità di chiamata secondo principi e rendicontazione di cui gia abbiamo parlato, ma può anche non considerarla.

Roberto Pliscovaz
annunci.lavoro@vareseweb.it


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