Speciale Legge Biagi - Le province di Bologna e Reggio Emilia e i sindacati hanno raggiunto un accordo per l'impiego dei lavoratori coordinati continuativi. Più diritti e garanzie, ma sul loro utilizzo rimangono tanti dubbi 
Co.co.co in Provincia: in Emilia  i pionieri

(21 giugno 2004) I pionieri sono quelli della provincia di Bologna e Reggio Emilia, ma a breve, se il sistema prenderà piede con successo, sarà utilizzato anche a Ravenna, Forli-Cesena, Piacenza e Ferrara. Stiamo parlando di personale co.co.co impiegato nelle istituzioni provinciali. I sindacati e l'assessore al personale di Bologna hanno firmato, infatti, un accordo quadro per i co.co.co, con valore fino al 31 dicembre 2005. L'accordo disciplina i diritti sindacali, l'aggiornamento professionale, gli infortuni (fino a guarigione), malattia (fino a 90 giorni per anno contrattuale), maternità (180 giorni), congedo riconosciuto al padre per adozioni e affidamenti (90 giorni), congedi parentali (30 giorni), congedi matrimoniali (15 giorni), gravi motivi familiari (5 giorni), riposo (30 giorni), motivi di studio (6 giorni). In tutti i questi casi non ci sarà vincolo di prestazione per il periodo corrispondente e il committente garantirà la corresponsione del compenso. Novità anche nel diritto di rappresentanza: uno ogni 20 co.co.co e comunque per un numero minimo di tre. La Provincia si impegna anche a fornire aggiornamento professionale (come per i propri dipendenti) per chi ha un contratto di durata superiore ad un anno. Si parla anche di parificazione di stipendio se le mansioni svolte dal co.co.co sono uguali a quelle del personale di staff. 

Veniamo agli obblighi. Se un dipendente co.co.co si vuole impegnare con altre collaborazioni, ne dovrà far richiesta o informare per iscritto la Provincia se entro 7 giorni, non ci sono risposte da parte dell'ente provinciale (puoi o non puoi farlo!), vale la regola del silenzio assenso. Se per qualsiasi motivo il collaboratore ha degli impedimenti a svolgere la propria prestazione lo dovrà comunicare entro 48 ore successive al verificarsi dell'impedimento all'ente (provincia). Se il lavoratore volesse recedere dal rapporto, lo potrà fare mandando tramite raccomandata la sua richiesta 30 giorni prima della fine del rapporto. Per la provincia di Reggio, bisogna ancora definire: il periodo di ferie (1 mese), i casi in cui la collaborazione verrà sospesa infortunio (fino a guarigione clinica), malattia (massimo 60 giorni) e maternità (180 giorni). Anche Reggio Emilia riconosce il diritto alla formazione, alcuni diritti sindacali e la durata dell'accordo, due anni. 
Un gran bel discorso quello appena fatto, l'unica voce di cui non ho parlato è la contribuzione. Purtroppo da quel punto di vista sembra che non cambi niente. I sindacati territoriali parlano di grande vittoria. Io, invece ci andrei cauto. Mi spiego. È vero che i lavoratori "sulla carta" sono più tutelati e hanno più diritti, ma resteranno sempre una categoria di serie "B". I co.co.co non vanno "aggiustati", ma aboliti e fa specie poi che Stato o enti importanti ne facciano ancora larghissimo uso. 
Questo è uno dei tanti "ibridi" che da qui a qualche mese vedranno la luce nel nostro mercato del lavoro. Vogliamo veramente tutelare il lavoratore? Vogliamo aiutare le aziende a farlo? non è questa la strada, bisogna lavorare sul costo del lavoro (solo la Slovenia lo ha più alto del nostro in Europa. Vigilare, snellire e tutelare, senza assistenzialismo. Solo cosi si puo uscire da questa situazione. La legge 30 dovrebbe servire proprio a questo,cioè a rimettere a posto le cose. Il problema che al tavolo per concertare il nuovo sistema dovrebbero sedersi i soggetti autorizzati a farlo. Se si vogliono cambiare le cose, bisogna capire le effettive esigenze del mercato e dei lavoratori, senza "lucrare" egoisticamente, senza accettare "compromessi di comodo" per risultare simpatici e vincenti. Flessibilità non è un brutto termine, bisogna solo capire per cosa viene utilizzata.

Roberto Pliscovaz
annunci.lavoro@vareseweb.it


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