Speciale
Legge Biagi - Un istituto poco applicato ma sul quale
la riforma del welfare punta molto
Part time: bello e
flessibile
(19
maggio 2004) Il part-time esiste da molti anni e da molti
anni in Italia è poco
utilizzato: il 9% rispetto al 18% della media europea. Va
anche detto che il nuovo welfare, targato Roberto Maroni,
punta molto su questo contratto, principalmente, per tre
motivi:per favorire gli studenti, per conciliare le esigenze
di flessibilità aziendali, per un altro motivo molto più
importante dei primi due, ma per il quale mancano gli
incentivi previsti dalla delega previdenziale. Il Governo,
infatti, vuole fare di tutto per incentivare i lavoratori a
non lasciare il lavoro al raggiungimento dell'età
pensionabile ed è inutile anche spiegare il perché. Di fatto
il dlgs 276 del 2003 e la circolare Ministeriale 9 del 2004,
hanno reso l'istituto del part time ancora più
"flessibile".
Ci sono varie tipologie di
part time: orizzontale, verticale, misto. Nel primo
caso l'orario settimanale è inferiore alle 40 ore lavorative,
nel secondo orario a tempo pieno, ma solo in alcuni periodi
dell'anno, del mese o della giornata; l'ultimo caso è un mix
dei primi due. Tutto questo vale anche per i contratti di
inserimento oppure apprendistato e settore agricolo.
Il contratto deve essere in forma scritta, anche se
però così non fosse non risulterebbe nullo. Il datore di
lavoro inoltre non ha più l'obbligo entro 30 giorni di
comunicare l'assunzione alla Dpl (direzione provinciale
lavoro) territoriale , inviando copia del contratto. Infine
nel contratto devono essere specificati gli orari
giornalieri, settimanali o mensili, salvo clausole flessibili
o elastiche inserite. Il lavoro supplementare si può
richiedere in tutti e tre i tipi di part time (sono le ore che
ad esempio vanno dalle 20 contrattuali alle 40 da ccnl) e se
la prestazione supplementare è regolata contrattualmente il
datore di lavoro non ha l'obbligo di chiedere il benestare al
lavoratore anche se, il rifiuto di quest'ultimo non puo'
essere causa di licenziamento.
I contratti collettivi
nazionali inoltre stabiliscono il numero massimo di ore
supplementari lavorabili, relative causali e
maggiorazioni, laddove questa forma non sia regolamentata la
si può mutuare da altro contratto. Per accedere allo
straordinario è necessario avere superato le 40 ore
settimanali. Un rapporto di lavoro full time puo' essere
trasformato in part time, ma bisogna comunicare per
iscritto alla Dpl (direzione provinciale lavoro) la
richiesta, che deve convalidare l'operazione. A parti
invertite, invece, non è necessario. Inoltre non esiste più
il "diritto di precedenza", almeno che in
forma privata non sia inserita come clausola contrattuale.
Quindi se in una determinata posizione abbiamo un lavoratore
part time e avessimo bisogno anche di un lavoratore full time,
non siamo obbligati a privilegiare chi già lavora con noi,
prima sì. Chi infine soffre di malattie oncologiche ha
diritto a passare da full time a part time e ancora a full
time.
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