Speciale Legge Biagi - Un istituto poco applicato ma sul quale la riforma del welfare punta molto
Part time: bello e flessibile

(19 maggio 2004) Il part-time esiste da molti anni e da molti anni in Italia è poco utilizzato: il 9% rispetto al 18% della media europea. Va anche detto che il nuovo welfare, targato Roberto Maroni,  punta molto su questo contratto, principalmente, per tre motivi:per favorire gli studenti, per conciliare le esigenze di flessibilità aziendali, per un altro motivo molto più importante dei primi due, ma per il quale mancano gli incentivi previsti dalla delega previdenziale. Il Governo, infatti, vuole fare di tutto per incentivare i lavoratori a non lasciare il lavoro al raggiungimento dell'età pensionabile ed è inutile anche spiegare il perché. Di fatto il dlgs 276 del 2003 e la circolare Ministeriale 9 del 2004,  hanno reso l'istituto del part time ancora più "flessibile". 

Ci sono varie tipologie di part time: orizzontale, verticale, misto. Nel primo caso l'orario settimanale è inferiore alle 40 ore lavorative, nel secondo orario a tempo pieno, ma solo in alcuni periodi dell'anno, del mese o della giornata; l'ultimo caso è un mix dei primi due. Tutto questo vale anche per i contratti di inserimento oppure apprendistato e settore agricolo. 
Il contratto deve essere in forma scritta, anche se però così non fosse non risulterebbe nullo. Il datore di lavoro inoltre non ha più l'obbligo entro 30 giorni di comunicare l'assunzione alla Dpl (direzione provinciale lavoro) territoriale , inviando copia del contratto. Infine nel contratto devono essere specificati gli orari giornalieri, settimanali o mensili, salvo clausole flessibili o elastiche inserite. Il lavoro supplementare si può richiedere in tutti e tre i tipi di part time (sono le ore che ad esempio vanno dalle 20 contrattuali alle 40 da ccnl) e se la prestazione supplementare è regolata contrattualmente il datore di lavoro non ha l'obbligo di chiedere il benestare al lavoratore anche se, il rifiuto di quest'ultimo non puo' essere causa di licenziamento.

I contratti collettivi nazionali inoltre stabiliscono il numero massimo di ore supplementari lavorabili, relative causali e maggiorazioni, laddove questa forma non sia regolamentata la si può mutuare da altro contratto. Per accedere allo straordinario è necessario avere superato le 40 ore settimanali. Un rapporto di lavoro full time puo' essere trasformato in part time, ma bisogna comunicare per iscritto alla Dpl (direzione provinciale lavoro) la richiesta, che deve convalidare l'operazione. A parti invertite, invece, non è necessario. Inoltre non esiste più il "diritto di precedenza", almeno che in forma privata non sia inserita come clausola contrattuale. Quindi se in una determinata posizione abbiamo un lavoratore part time e avessimo bisogno anche di un lavoratore full time, non siamo obbligati a privilegiare chi già lavora con noi, prima sì. Chi infine soffre di malattie oncologiche ha diritto a passare da full time a part time e ancora a full time.

Roberto Pliscovaz
annunci.lavoro@vareseweb.it


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