Speciale
Legge Biagi - La nuova legge prevede
che i vecchi collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co)
vengano trasformati entro un anno in lavoratori a progetto.
Già le prime eccezioni alla nuova legge
E se il
co.co.co non ha un progetto?
Per
parlare delle novità introdotte dalla legge Biagi bisogna
fare un piccolo passo indietro al momento dell'introduzione
dei famigerati co.co.co (collaborazioni coordinate
continuative). Questo nuovo tipo di contratto, che rispondeva
a precise esigenze di flessibilità richieste dal
Sistema-Paese, doveva favorire alcune fasce di lavoratori e
particolari aziende. Nella realtà invece se ne è fatto un
uso indiscriminato (sono circa 2 milioni e mezzo) e in
tantissimi settori. Il più delle volte il lavoratore era solo
camuffato da co.co.co, perché in realtà si trattava di un
vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, con conseguenze
sia sul piano retributivo che fiscale che non favorevoli per
il lavoratore.
Nella legge 30 del 14 febbraio del 2003, meglio
conosciuta come Legge Biagi, si parte da questa analisi. Il
legislatore, proprio per evitare quel tipo di
"abuso", ha pensato bene di
"agganciare" un progetto alla collaborazione. Quindi
tutte le collaborazioni coordinate e continuative dovranno
essere trasformate in collaborazioni a progetto. È stato
naturalmente previsto un periodo di tempo per permettere ad
aziende e lavoratori di adeguarsi alla nuova normativa. In
gergo si chiama "regime transitorio", periodo
che non puo' avere durata superiore ad un anno dall'entrata in
vigore della Legge stessa, e nel nel quale le vecchie
collaborazioni per "estinzione" naturale dovrebbero
cessare.
Però su questo punto, come tutte le cose all'italiana,
iniziano le prime eccezioni alla legge: per la pubblica
amministrazione e per i call center, visto il numero dei
lavoratori interessati, si è deciso di prorogare le vecchie
collaborazioni coordinate continuative fino al 31 ottobre 2005.
I motivi di queste eccezioni sono chiari a tutti: 1) alto
numero di lavoratori interessati, 2) impossibilità di
individuare un progetto a cui agganciare la
collaborazione.
Ma che cosa si intende per lavoro a progetto? E
soprattutto quali sono gli elementi che lo contraddistinguono
dal precedente co.co.co?
Le parti contraenti (azienda committente e lavoratore) devono
stipulare in forma scritta un accordo/contratto che
deve contenere: la durata determinata o determinabile
della prestazione di lavoro, l'indicazione del progetto,
parte di esso o programma di lavoro naturalmente da dedurre in
contratto, il corrispettivo e i criteri per la
sua determinazione, i tempi e le modalità di
pagamento, le forme di coordinamento del lavoratore a
progetto con l'azienda committente, senza per questo
pregiudicare l'autonomia gestionale del primo (punto difficile
da realizzare...), le forme di tutela di sicurezza e salute
a favore del lavoratore a progetto.
Ci sono però aspetti a cui è difficile dare risposta: ad
esempio, come si farà a controllare la regolare funzionalità
di questo "strumento"? Il lavoratore potrebbe
decidere di aderire e di legarsi a più progetti e in questo
caso come si farà a gestire i tempi per la realizzazione
degli stessi? Dal punto di vista aziendale ci chiediamo come
sia possibile convertire in progetti credibili gli ex co.co.co,
pensiamo solo a chi collaborava in un ufficio contabile. Gli
esempi in questo senso si sprecano. Per i call center il
rimedio all'italiana è stato trovato e per tutti gli altri?
Rimane il problema dell'estinzione o della risoluzione
del contratto a progetto:va da sé che una volta esaurito
o meglio realizzato il progetto o una fase di
esso (ricordiamoci che sono i contraenti a decidere che cosa
mettere per iscritto nel contratto di comune accordo) lo
stesso si estingue. Le parti comunque possono anche recedere
anticipatamente, per giusta causa, o a seconda delle clausole
inserite al momento della stesura del contratto.
Una cosa è certa: il lavoro
a progetto non puo' avere proroghe, altrimenti verrebbe
frustrata la ratio della norma e si ritornerebbe
all'ambiguità delle collaborazioni coordinate continuative,
dovendo convertire il contratto in lavoro subordinato e a
tempo indeterminato.
Che controlli si possono attuare allora per verificare
l'avvenuta conversione dei vecchi co.co.co in collaboratori a
progetto? L'unica prova è l'esistenza di un progetto,
senza però poter sindacare in merito a scelte tecniche,
organizzative e produttive che spettano solo al committente
e quindi è legittimo dedurre che sarà l'azienda a questo
punto a decidere anche i tempi.
In conclusione è cambiato ben poco rispetto a prima.
L'unica vera novità è l'aggancio della collaborazione ad un
progetto, perché tutto il resto come il fatto di includere la
durata determinata o determinabile per la realizzazione del
progetto o di una fase di esso ci riporta ad una figura
contrattuale già molto usata e nota: il contratto a tempo
determinato.
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