Speciale Legge Biagi - La nuova legge prevede che i vecchi collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) vengano trasformati entro un anno in lavoratori a progetto. Già le prime eccezioni alla nuova legge
E se il co.co.co non ha un progetto?

Per parlare delle novità introdotte dalla legge Biagi bisogna fare un piccolo passo indietro al momento dell'introduzione dei famigerati co.co.co (collaborazioni coordinate continuative). Questo nuovo tipo di contratto, che rispondeva a precise esigenze di flessibilità richieste dal Sistema-Paese, doveva favorire alcune fasce di lavoratori e particolari aziende. Nella realtà invece se ne è fatto un uso indiscriminato (sono circa 2 milioni e mezzo) e in tantissimi settori. Il più delle volte il lavoratore era solo camuffato da co.co.co, perché in realtà si trattava di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato, con conseguenze sia sul piano retributivo che fiscale che non favorevoli per il lavoratore. 
Nella legge 30 del 14 febbraio del 2003, meglio conosciuta come Legge Biagi, si parte da questa analisi. Il legislatore, proprio per evitare quel tipo di "abuso",  ha pensato bene di "agganciare" un progetto alla collaborazione. Quindi tutte le collaborazioni coordinate e continuative dovranno essere trasformate in collaborazioni a progetto. È stato naturalmente previsto un periodo di tempo per permettere ad aziende e lavoratori di adeguarsi alla nuova normativa. In gergo si chiama "regime transitorio", periodo  che non puo' avere durata superiore ad un anno dall'entrata in vigore della Legge stessa, e nel nel quale le vecchie collaborazioni per "estinzione" naturale dovrebbero cessare.
Però su questo punto, come tutte le cose all'italiana, iniziano le prime eccezioni alla legge: per la pubblica amministrazione  e per i call center, visto il numero dei lavoratori interessati, si è deciso di prorogare le vecchie collaborazioni coordinate continuative fino al 31 ottobre 2005. I motivi di queste eccezioni sono chiari a tutti: 1) alto numero di lavoratori interessati, 2) impossibilità di individuare un progetto a cui agganciare la collaborazione.
Ma che cosa si intende per lavoro a progetto? E soprattutto quali sono gli elementi che lo contraddistinguono dal precedente co.co.co? 
Le parti contraenti (azienda committente e lavoratore) devono stipulare in forma scritta un accordo/contratto che deve contenere: la durata determinata o determinabile della prestazione di lavoro, l'indicazione del progetto, parte di esso o programma di lavoro naturalmente da dedurre in contratto, il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento, le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con l'azienda committente, senza per questo pregiudicare l'autonomia gestionale del primo (punto difficile da realizzare...), le forme di tutela di sicurezza e salute a favore del lavoratore a progetto. 
Ci sono però aspetti a cui è difficile dare risposta: ad esempio, come si farà a controllare la regolare funzionalità di questo "strumento"? Il lavoratore potrebbe decidere di aderire e di legarsi a più progetti e in questo caso come si farà a gestire i tempi per la realizzazione degli stessi? Dal punto di vista aziendale ci chiediamo come sia possibile convertire in progetti credibili gli ex co.co.co, pensiamo solo a chi collaborava in un ufficio contabile. Gli esempi in questo senso si sprecano. Per i call center il rimedio all'italiana è stato trovato e per tutti gli altri? 
Rimane il problema dell'estinzione o della risoluzione del contratto a progetto:va da sé che una volta esaurito o meglio realizzato il progetto o una fase di esso (ricordiamoci che sono i contraenti a decidere che cosa mettere per iscritto nel contratto di comune accordo) lo stesso si estingue. Le parti comunque possono anche recedere anticipatamente, per giusta causa, o a seconda delle clausole inserite al momento della stesura del contratto.

Una cosa è certa: il lavoro a progetto non puo' avere proroghe, altrimenti verrebbe frustrata la ratio della norma e si ritornerebbe all'ambiguità delle collaborazioni coordinate continuative, dovendo convertire il contratto in lavoro subordinato e a tempo indeterminato. 
Che controlli si possono attuare allora per verificare l'avvenuta conversione dei vecchi co.co.co in collaboratori a progetto? L'unica prova è l'esistenza di un progetto, senza però poter sindacare in merito a scelte tecniche, organizzative e produttive che spettano solo al committente e quindi è legittimo dedurre che sarà l'azienda a questo punto a decidere anche i tempi. 
In conclusione è cambiato ben poco rispetto a prima. L'unica vera novità è l'aggancio della collaborazione ad un progetto, perché tutto il resto come il fatto di includere la durata determinata o determinabile per la realizzazione del progetto o di una fase di esso ci riporta ad una figura contrattuale già molto usata e nota: il contratto a tempo determinato.

Roberto Pliscovaz
annunci.lavoro@vareseweb.it


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