Speciale
Legge Biagi - Era già una figura di contratto presente nella
legge Treu. Si tratta del lavoro ripartito tra più lavoratori
Job sharing, ovvero
una poltrona per due
Job sharing, ovvero
niente di nuovo sotto il sole. Quest'ultima immagine è un
luogo comune, è vero, ma è l'unica calzante perché questo
contratto era già previsto dalla
legge Treu. Sul perché non sia mai stato applicato e
utilizzato ci ritorneremo sopra.
Iniziamo con un tentativo di traduzione (non letterale):
"job sharing" significa
lavoro ripartito tra più lavoratori. Si tratta di un
accordo in cui ci sono tre parti: un'azienda
committente e due lavoratori che siglano un contratto,
assumendo in solido l'incarico a svolgere un'unica e identica
obbligazione lavorativa. Nulla a che vedere con il celebre
film "Una poltrona per due".
In origine questo contratto prevedeva la possibilità di
stipulare contratti con più di due persone, ma il meccanismo
comportava oneri troppo gravosi per la finanza pubblica,
pertanto si è deciso di limitarlo solo a due. Tanto che far
intervenire nel rapporto una terza persona, quando il
contratto è già in corso e in sostituzione di uno dei due
lavoratori, è un'eccezione che richiede il consenso del
datore di lavoro. Le caratteristiche. Nel contratto di
Job
sharing entrambi i lavoratori rispondono in solido
dell'adempimento dell'intera obbligazione lavorativa. La
durata della prestazione lavorativa, la collocazione del
periodo di lavoro vengono decise autonomamente dai lavoratori,
gli stessi possono variarla e sostituirsi in qualsiasi momento.
In caso di dimissioni o licenziamento di uno dei
due lavoratori, l'intero accordo si esaurisce, a meno che in
fase contrattuale le parti non abbiano concordato
differentemente, o se, a precisa richiesta del datore di
lavoro, il lavoratore rimasto in forza non si faccia carico
dell'intera obbligazione precedentemente pattuita, ma a quel
punto il contratto si trasforma e il rapporto diventa
di tipo subordinato.
Il contratto deve essere
redatto in forma scritta e deve contenere: la misura
percentuale e collocazione temporale, giornaliera,
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolta da
ciascun lavoratore coobbligato, fermo restando il principio
che i lavoratori hanno il diritto in ogni momento di
variare la pianificazione sostituendosi e modificando di fatto
la ripartizione dell'orario. Il luogo dove si svolgerà
l'attività lavorativa, il trattamento economico e normativo
spettante a ciascun lavoratore, le eventuali misure di
sicurezza.
La disciplina dello job sharing è interamente rimessa ai
contratti collettivi , in assenza valgono le disposizioni
generali riferite al lavoro subordinato. In concreto il
lavoratore "ripartito" (termine sgradevole) non deve
ricevere per il periodo in cui ha lavorato un trattamento
economico/normativo inferiore, o meno favorevole rispetto ad
un lavoratore di pari livello a parità di mansione
svolte.
Il trattamento economico è riproporzionato in base
all'effettiva percentuale di prestazione lavorativa eseguita.
Per evitare l'assenteismo "selvaggio" i
lavoratori sono tenuti ad informare con una settimana di
anticipo il datore di lavoro su quello che saranno gli orari
di ciascun lavoratore coobbligato. Il lavoratore ripartito,
infine, a livello previdenziale è
"assimilato" al lavoratore a tempo parziale,
il calcolo dei contributi è effettuato su base
mensile, dividendo l'importo della retribuzione per il numero
di lavoratori che risultano obbligati all'inizio dell'evento,
salvo conguaglio a fine anno a seguito dell'effettivo
svolgimento della prestazione lavorativa.
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