Varese
– la missiva è stata recapitata personalmente da una folta
delegazione della Fiom-Cgil
La
lettera del segretario della Fiom-Cgil
ALL’UNIONE
INDUSTRIALI DI VARESE
RAPPRESENTANZA AZIENDE METALMECCANICHE
e p.c. ALLE AZIENDE METALMECCANICHE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
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Nel confermare la
dichiarazione formale fatta al tavolo negoziale dalla nostra alla
Vostra Organizzazione Nazionale, poi inviata per iscritto (in
rettifica di quanto erroneamente affermato nella dichiarazione in
premessa dell’accordo fra la FEDERMECCANICA, la FIM e la UILM, in
data 7 maggio 2003), circa la permanente operatività nei confronti
dei lavoratori aderenti al nostro sindacato e/o da esso tutelati del
C.C.N.L. 8 giugno 1999, in forza della clausola di ultrattività di
cui all’art. 36, Disciplina Generale, Sezione terza dello stesso
C.C.N.L.; nel ribadire che per la nostra organizzazione la vertenza
per il rinnovo del C.C.N.L. è tutt’ora aperta, come da ulteriore
lettera inviata alla Federmeccanica dalla nostra Segreteria
nazionale, Vi comunichiamo quanto segue:
a) i trattamenti
economici di cui all’Accordo 7 maggio 2003 sottoscritto tra
FEDERMECCANICA e FIM e UILM, saranno fruiti dai lavoratori aderenti
alla nostra organizzazione e/o da essa tutelati ai sensi ed effetti
dell’art. 36, 1° comma, Cost.; senza che, pertanto, ciò
significhi adesione, neanche in questa parte a detto accordo, ovvero
ferme restando le maggiori rivendicazioni salariali indicate nella
nostra piattaforma sindacale in conformità all’Accordo
interconfederale 23 luglio 1993;
b) per le disposizioni
normative dello stesso Accordo 7 maggio 2003, oltre a ritenere, per
i suesposti motivi, indifferenti per la nostra organizzazione quelle
proprie al contenuto obbligatorio dei Contratti Collettivi; ferma
restando, quindi l’inefficacia nei confronti dei lavoratori
aderenti alla nostra organizzazione e/o da essa tutelati delle
intese che saranno eventualmente raggiunte tra le parti stipulanti
il suddetto Accordo; anche in attuazione dei rinvii effettuati alla
disciplina collettiva da specifiche disposizioni di legge; riterremo
applicabili alla regolamentazione del rapporto di lavoro dei
lavoratori a noi iscritti e/o da noi tutelati le sole disposizioni
migliorative della precedente disciplina contrattuale, continuando a
valere in ogni altra parte, per la nostra organizzazione e per i
nostri iscritti e/o tutelati, le regole stabilite dal Contratto 8
giugno 1999;
c) Vi diffidiamo,
pertanto, in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla nostra
Organizzazione e/o da essa tutelati, dall’applicazione al loro
rapporto di lavoro di disposizioni contrattuali collettive che siano
diverse e tanto più peggiorative di quelle contenute nel C.C.N.L. 8
giugno 1999, con riserva, in caso contrario, di adeguate iniziative
sindacali e legali.
Varese, 10 giugno ’03
P. LA SEGRETERIA
DELLA FIOM DI VARESE
Il Segretario generale Antonio Di Trinca
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