Varese
– Incontro alla Alai-Cisl sulle nuove forme contrattuali
introdotte dalla legge Biagi
Co.co.co: nuovi contratti e
vecchi problemi
(17 dicembre) Questa
volta non è solo un cambio di nome. Con la riforma Biagi
parlare di "lavoro in somministrazione" anziché
lavoro interinale è diverso nella sostanza. E che dire poi
dell'esercito di co.co.co che diventano truppe di
"lavoratori a progetto". Per cercare di fare un po'
di chiarezza sulla nuova disciplina l'Alai-Cisl (associazione
lavori atipici e interinali) di Varese ha promosso un incontro
pubblico. Giorgio Molla, vicepresidente di Alai Lombardia,
Elisabetta Casanova, responsabile dello sportello varesino di
Alai e Gianluigi Restelli, segretario provinciale della Cisl,
hanno spiegato le innovazioni principali della legge 276 del
2003. Se da una parte la richiesta di flessibilità e di
svecchiamento del mercato del lavoro ha trovato in questa
legge la sua espressione compiuta, dall'altra il sistema non
ha messo in moto il necessario coordinamento con il resto
degli interlocutori socioeconomici. Ad esempio, se l'accesso
al credito ad un co.co.co è quasi sempre negato,
perché il suo rapporto di lavoro non offe garanzie, le cose
non cambieranno con la nuova veste contrattuale.
Disciplinata la forma del contratto a progetto, che deve
essere scritta, affermato il principio della non estinzione a
causa di malattia o infortunio, ribadito che il progetto è un
elemento che deve essere individuato con precisione, rimangono
delle zone d'ombra di non poco conto. Che cosa s'intende per
progetto? Come fa un addetto alle pulizie o a mansioni non
altamente qualificate a stabilire quando il suo progetto è
giunto a compimento? La questione non è irrilevante, perché
l'estinzione del rapporto di lavoro a progetto dipende dalla
realizzazione o meno dello stesso. E nel caso che il progetto
sia giunto a compimento potrà essere rinnovato, oppure
no?
E ancora, secondo la nuova legge i diritti possono essere
oggetto di rinunzie e transazioni tra le parti in sede di
certificazione. Quali sono i criteri da applicare alla
certificazione, posto che esistono più soggetti diversi tra
loro (Università, enti bilaterali, fondazioni, province ecc.
ecc.) abilitati a farla. Probabilmente se la nuova disciplina
non porrà grossi problemi a quei lavoratori che hanno un
grande potere contrattuale, dovuto alla loro specializzazione
e competenza, lo stesso non potrà dirsi per quei lavoratori
che occupano fasce medio basse, il cui potere contrattuale è
pressoché nullo. «Una delle questioni riguarderà le
prestazioni sociali - spiega Molla - nella contrattazione del
futuro si tornerà a ridare vita alle forme mutualistiche che
avevano caratterizzato il nostro sistema alla fine
dell'Ottocento. Oggi occorre più chiarezza e normative
precise nella fase di transizione, specialmente nella fase di
deroga di alcuni diritti ed anche nei contratti occasionali
abbiamo bisogno di chiarire gli aspetti fiscali e
previdenziali». «Oggi - aggiunge Elisabetta Casanova - c'è
poca informazione in queste tipologie di lavoratori e quando
la gente arriva da noi per sottoporci il problema del proprio
contratto il danno è già stato fatto».
«Quello che sta accadendo - conclude Restelli - è un
cambiamento sostanziale enorme. Rimane una domanda di fondo,
che è sempre la stessa: se l'imprenditore utilizza la
flessibilità per rispondere a contingenze produttive ha un
senso, ma se la utilizza per abbattere dei costi, come
avveniva con i contratti di formazione non rinnovati, allora
il discorso è un altro. Non bisogna ragionare solo in termini
di costi, ma anche di persone. Bisognerebbe ritornare al Patto
per l'Italia e agli emendamenti che noi abbiamo proposto. Non
si puo' fare tutta questa rivoluzione senza affrontare ad
esempio il discorso degli ammortizzatori sociali. Più
cose si definiscono e si affrontano in questa fase meglio è,
altrimenti qualcun altro decide per te».
|